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Se si compra
un'azione a 100 e la si rivende a 110, la differenza (110-100)
costituisce una plusvalenza. Quando invece il prezzo di vendita è
inferiore a quello di acquisto, si ha una perdita o minusvalenza.
Il capital
gain è la differenza fra guadagni e perdite derivanti dalla
compravendita di azioni o altri valori mobiliari. Su di esso grava
l'imposta del 12.5% - introdotta col Decreto Legge 461/97, entrato in
vigore il 01/07/98 - che va pagata secondo le modalità dei diversi
regimi di risparmio.
Quali sono i regimi di risparmio?
I regimi
previsti dalla legge sono tre: regime della dichiarazione, del risparmio
amministrato, del risparmio gestito.
Nel regime
della dichiarazione il cliente di una Banca o Sim provvede
personalmente, sia a decidere gli investimenti sia a svolgere gli
adempimenti fiscali. Chi lo sceglie deve riportare le plusvalenze o
minusvalenze realizzate nella sua dichiarazione dei redditi.
Importante: le plusvalenze sono redditi a tassazione separata, che non
confluiscono nel reddito complessivo. L'imposta del 12.5% è fissa e
indipendente dall'ammontare del reddito.
Nel regime
del risparmio amministrato il cliente provvede di persona agli
investimenti, ma delega gli adempimenti fiscali alla Banca o Sim, la
quale agisce quindi come "sostituto d'imposta".
Nel regime
del risparmio gestito il cliente delega alla Banca o Sim sia l'attività
di gestione del proprio capitale sia gli adempimenti fiscali relativi ai
suoi investimenti.
Un
investitore può essere titolare di più rapporti, servendosi di vari
intermediari, e scegliere per ciascun rapporto il regime fiscale che
preferisce, anche tra quelli intrattenuti con la stessa Banca o Sim.
Come
e quando si paga l'imposta sulla plusvalenza?
Chi ha
scelto il regime della dichiarazione riceve i proventi completi delle
vendite di titoli, senza ritenute di imposta, e deve preoccuparsi di
calcolare e indicare lui stesso nella dichiarazione dei redditi quanto
versare allo Stato come imposta sul capital gain complessivo.
Per chi
sceglie invece il regime del risparmio amministrato, è la Banca o Sim
che preleva l'imposta dalle plusvalenze derivate dalle vendite di
titoli, e la versa allo Stato con cadenza mensile.
A chi
utilizza il regime del risparmio gestito, l'intermediario addebita
l'imposta sulla plusvalenza complessiva a fine anno, valorizzando i
titoli presenti in portafoglio al prezzo dell'ultimo giorno dell'anno.
Tale
valorizzazione del portafoglio peculiare del risparmio gestito, produce
di fatto un'imposta su un guadagno "virtuale", non ancora realizzato.
Per equiparare a tale trattamento fiscale anche gli altri regimi di
risparmio, era stato introdotto un farraginoso meccanismo detto
"equalizzatore", che è stato poi abrogato col Decreto Legge n. 350/01.
Come
e quando si compensano le minusvalenze nei diversi regimi?
In tutti e
tre i casi la minusvalenza accumulata nel periodo di imposta è
compensabile solo nei quattro periodi d'imposta successivi. Se entro
tale termine non sono state realizzate plusvalenze sufficienti a
compensare la minusvalenza, il residuo va perduto.
Nel regime
della dichiarazione il calcolo deve farlo l'investitore stesso,
ricostruendo la movimentazione del suo portafoglio secondo il metodo
LIFO (last in first out = l'ultimo a entrare è il primo a uscire). Va
mantenuta evidenza di tutti gli acquisti e si compensano i risultati
delle operazioni di vendita procedendo a ritroso, cioè considerando
venduti per primi i titoli acquistati per ultimi.
Se alla fine
dei conti ci si ritrova con una minusvalenza, la si può compensare con
plusvalenze derivanti dalla chiusura di un rapporto amministrato o
gestito, oppure "la si mette da parte" per dedurla dalle plusvalenze
realizzate nei quattro anni successivi.
Nel regime
amministrato l'intermediario calcola le plus/minusvalenze a ogni singola
operazione di vendita conteggiando il costo col metodo del prezzo medio
d'acquisto. Quando, detratte le eventuali precedenti perdite, risulta un
utile, trattiene l'imposta del 12,5%; quando invece risulta una
minusvalenza, la utilizzerà per compensare le plusvalenze successive,
poiché quelle sulle quali ha già trattenuto l'imposta non rientrano più
nel conto.
Nel regime
gestito l'intermediario conteggia le plus/minusvalenze valutando il
patrimonio ai prezzi di fine anno e confrontandolo con quello di inizio
anno (depurando il calcolo, ovviamente, da prelievi e versamenti). Sulla
differenza - detta "risultato di gestione" - se positiva, trattiene
l'imposta del 12.5%.
In questi
ultimi due casi, se a fine anno restano delle minusvalenze, la Banca o
Sim le utilizzerà per compensare le plusvalenze realizzate entro il
quarto anno successivo.
Se il
contribuente ha scelto il regime della dichiarazione, la responsabilità
dei calcoli grava su di lui, altrimenti sull'intermediario.
In
sede di dichiarazione dei redditi, è possibile dedurre le minusvalenze
dal reddito?
Le
minusvalenze possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze
della stessa natura, cioè con guadagni su compravendite di titoli. In
nessun caso possono essere dedotte da redditi di altra natura, ad
esempio stipendi o affitti, e nemmeno dal reddito complessivo del
contribuente.
Chi
ha aperte più posizioni con diverse Banche e Sim, può compensare le
minusvalenze di un rapporto con le plusvalenze di un altro?
La
compensazione di minusvalenze e plusvalenze è normalmente possibile, in
sede di dichiarazione dei redditi, solo tra posizioni in regime
dichiarativo.
Le posizioni
in regime amministrato o gestito hanno tutte un trattamento fiscale
autonomo, con la sola eccezione della cessazione del rapporto di
custodia titoli mediante la cessione di tutti i titoli posseduti e la
chiusura del conto.
In questi
casi l'intermediario rilascia un'apposita certificazione delle plus/minusvalenze
o del "risultato di gestione" maturati nel corso del rapporto.
Disponendo
di tale certificazione si possono riportare le minusvalenze nella
dichiarazione dei redditi per compensare le plusvalenze derivanti da
rapporti in regime dichiarativo.
Oppure si
possono trasferire le perdite certificate di un rapporto amministrato o
gestito in un altro rapporto amministrato e compensarle con eventuali
plusvalenze successive. Non è invece possibile compensare le
minusvalenze di un rapporto amministrato con le plusvalenze di un altro
rapporto gestito.
Un'ultima
opzione, anziché chiudere il rapporto "amministrato", è di richiedere
semplicemente il passaggio al regime dichiarativo.
Così le minusvalenze certificate verranno indicate nella dichiarazione
dei redditi e sarà possibile compensarle con le plusvalenze già maturate
o successivamente ottenute in regime dichiarativo.
Chi
decide di cambiare Banca o Sim può trasferire le minusvalenze del
vecchio rapporto su quello nuovo?
Innanzitutto
va ricordato che, se oltre ai soldi si trasferiscono anche dei titoli,
il vecchio intermediario deve certificare il prezzo di carico originario
dei titoli, in modo da consentire a quello nuovo di calcolare
correttamente il capital gain.
Se invece ad
esempio, anche per sveltire la pratica, si vende tutto e si
trasferiscono solo liquidi, basta richiedere la certificazione della
minusvalenza maturata. Consegnandola alla nuova Banca o Sim si potrà
compensare le perdite pregresse con le plusvalenze successive.
Se infine si
vogliono riunificare più rapporti soggetti a regimi fiscali diversi, si
devono liquidare quelli in regime amministrato e gestito richiedendo le
relative certificazioni. Sarà allora possibile compensare le
minusvalenze nella dichiarazione dei redditi operando in regime
dichiarativo.
E
chi opera con due intermediari, con uno dei due rapporti in utile e
l'altro in perdita, può fare qualcosa?
In regime
amministrato la compensazione tra due rapporti è prevista solo se
entrambi sono tenuti con la stessa Banca o Sim.
Ciascun intermediario, infatti, opera per conto proprio: quello con la
posizione in attivo deve versare allo Stato l'imposta sulle plusvalenze
che lui registra, mentre quello con la posizione in passivo si limita a
registrare le minusvalenze in vista di una compensazione successiva.
Solo in caso
di chiusura di un rapporto si possono utilizzare le minusvalenze
certificate per compensare le plusvalenze ottenute successivamente con
un diverso intermediario.
Se uno dei
rapporti è in regime gestito, per compensare le minusvalenze
occorrerebbe chiuderlo anche se si opera con un solo intermediario. La
sua certificazione permetterà di compensare le plusvalenze di rapporti
in regime dichiarativo o di altri rapporti amministrati intestati al
contribuente.
Se
opero con un intermediario estero su titoli esteri, devo pagare
l'imposta sulla plusvalenza in Italia o all'estero?
Per chi ha
residenza fiscale in Italia, le plusvalenze si considerano prodotte in
Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario e della
società che ha emesso le azioni.
La norma è l'art. 81 lett. c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi, D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.
Dall'intermediario estero si riceve pertanto la plusvalenza al lordo
dell'imposta, e occorre comportarsi secondo il regime della
dichiarazione: richiedere e conservare la documentazione delle
operazioni, calcolare la plusvalenza, indicarla sulla dichiarazione dei
redditi, e infine versare l'imposta allo Stato italiano in sede di
pagamento Irpef.
Inoltre, se
nel periodo d'imposta l'ammontare complessivo dei propri investimenti
esteri eccede i 20 milioni di lire, occorre compilare e allegare alla
dichiarazione dei redditi il modulo per il "monitoraggio valutario"
convertendo gli importi in valuta estera al cambio medio mensile (mentre
per il calcolo del capital gain si utilizza il cambio del giorno di
liquidazione delle operazioni).
Le
plusvalenze dei residenti all'estero sono tassate in Italia?
Normalmente
no.
A norma
dell'art. 20 lett. f) punto 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,
D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, le plusvalenze realizzate da
soggetti residenti all'estero derivanti da cessioni di azioni negoziate
in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio
dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia ma nello
Stato di residenza fiscale.
La stessa
disciplina si applica alle plusvalenze derivanti da cessione di derivati
o altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, come
stabilisce l'art. 20 lett. f) punto 3 del T.U.I.R.
Invece le
operazioni che coinvolgono le cosiddette "partecipazioni qualificate"
(con quote superiori al 2% del capitale in azioni ordinarie di una
società) sono regolate diversamente. |